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[1]La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed e' composta come appresso:
- a)un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;
- b)il direttore generale dell'Amministrazione civile;
- c)il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;
- d)due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno;
- e)quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze;
- f)un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana.
[2]Il vice presidente e' scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere a), b) e c).
[3]Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.
[4]E' in facolta' del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.
[5]Per la validita' delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.
[6]Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.
[7]I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere a), d) ed e) durano in carica tre anni e possono essere confermati. 49
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1939, n. 976, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' integrata con il direttore generale delle imposte dirette".
Il Regio D.L. 2 giugno 1944, n. 147, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 329 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, e' composta come appresso: a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile; b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze; c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato; d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimmo presso il Ministero dell'Interno; e) un Avoccato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un Magistrato o un Funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte; g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno. -(con l'art. 1, comma 2) che "Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera a)." -(con l'art. 1, comma 3) che "Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al decimo, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e l'altro a quallo dell'Amministrazione delle Finanze."
L. 8 giugno 1990, n. 142
49La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea e lettera c)) che salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati gli articoli da 328 a 331 ad eccezione di quanto disposto relativamente "alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali".
Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000
