Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1939 al 29 giugno 1944. Leggi il testo vigente →

[1]La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'Interno ed e' composta come appresso:

  • a)un vice presidente scelto dal Ministro dell'Interno;
  • b)un Preside e un Podesta' da designarsi dal Ministro dell'Interno;
  • c)un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei conti designati dai rispettivi Presidenti;
  • d)i Direttori generali dell'amministrazione civile e dei servizi per la finanza locale, il Ragioniere generale dello Stato ed il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno;
  • e)un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario;
  • f)due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato corporativo centrale;
  • g)due esperti nella materia delle finanze locali, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro dell'Interno e l'altro dal Ministro delle Finanze.

[2]Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle Finanze.

[3]E' in facolta' del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

[4]Per la validita' delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.

[5]Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno.

[6]I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1939, n. 976, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' integrata con il direttore generale delle imposte dirette".

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 29 giugno 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1939

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 aprile 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1939, n. 976, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' integrata con il direttore generale delle imposte dirette".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art329 · fonte del testo

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