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[1]La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'Interno ed e' composta come appresso:
- a)un vice presidente scelto dal Ministro dell'Interno;
- b)un Preside e un Podesta' da designarsi dal Ministro dell'Interno;
- c)un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei conti designati dai rispettivi Presidenti;
- d)i Direttori generali dell'amministrazione civile e dei servizi per la finanza locale, il Ragioniere generale dello Stato ed il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno;
- e)un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario;
- f)due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato corporativo centrale;
- g)due esperti nella materia delle finanze locali, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro dell'Interno e l'altro dal Ministro delle Finanze.
[2]Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle Finanze.
[3]E' in facolta' del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.
[4]Per la validita' delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.
[5]Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno.
[6]I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 aprile 1939
