Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
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7 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 318 parole tolte, 14 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed e' composta come appresso:
tolto: a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;
tolto: b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;
tolto: c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;
tolto: d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno;
tolto: e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze;
tolto: f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana.
tolto: Il vice presidente e' scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere a), b) e c).
tolto: Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.
tolto: E' in facolta' del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.
tolto: Per la validita' delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.
tolto: Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.
tolto: I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere a), d) ed e) durano in carica tre anni e possono essere confermati.aggiunto: Testo unico-art. 329 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art329 · fonte del testo
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