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[1]Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel "Foglio degli annunzi legali della Provincia.

[2]Qualsiasi contribuente puo' reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

[3]Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel "Foglio annunzi legali" per quelle provinciali.

[4]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014)).33 ((Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessita', l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie)).33

[5]La Giunta provinciale amministrativa, puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

[6]La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

[7]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle province sono, inoltre, inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legali.

[8]Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

[9]Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

[10]I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla meta'.

[11]La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 settembre 1960, n. 1014

33

La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 8 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1955 al 15 ottobre 1960. 73 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa.

tolto: Spetta, altresi',aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014. Spetta alla Giunta provinciale amministrativatolto: , di autorizzare, in caso di tolto: accertate necessita', la applicazione aggiunto: accertata necessita', l'applicazione di eccedenze fino tolto: al 400% per i comuni e al 300% per le province sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 1955, N. 289 aggiunto: a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n. 1014

    La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1961.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art306 · fonte del testo

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