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[1]Le deliberazioni del Podesta' o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel «Foglio degli annunzi legali della provincia».

[2]Qualsiasi contribuente puo' reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo e' proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro dell'Interno per le sovrimposte provinciali.

[3]Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel «Foglio annunzi legali» per quelle provinciali.

[4]((Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i comuni che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro per l'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale, per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le Provincie le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.))

[5]La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministro dell'Interno esaminano la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 314, 320 e 321.

[6]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni; i decreti del Ministro dell'interno sono, inoltre, inseriti, per sunto, nel «Foglio periodico degli annunzi legali».

[7]Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro dell'Interno, da parte del Prefetto, del Podesta' e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

[8]Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al sesto comma.

[9]I decreti del Ministro dell'Interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il Ministro per le Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali ((e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia)) sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a meta'.

[10]La sezione pronunzia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

[11]Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro delle finanze, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanze locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel «Foglio degli annunzi legali della provincia» ed e' impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

Testo in vigore dal 8 settembre 1937 al 23 ottobre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937. 16 parole tolte, 67 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle tolto: impone aggiunto: imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limitetolto: , aggiunto: sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i comunitolto: , ed aggiunto: che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro per l'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale, per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le Provincie le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normaletolto: , per le provincie, sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministro dell'Interno aggiunto: sono date dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

… la finanza locale, e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali aggiunto: e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art306 · fonte del testo

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