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[1]((Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel "Foglio degli annunzi legali della Provincia.

[2]Qualsiasi contribuente puo' reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

[3]Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel "Foglio annunzi legali" per quelle provinciali.

[4]Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa.

[5]Spetta, altresi', alla Giunta provinciale amministrativa, di autorizzare, in caso di accertate necessita', la applicazione di eccedenze fino al 400% per i comuni e al 300% per le province sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

[6]La Giunta provinciale amministrativa, puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

[7]La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

[8]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle province sono, inoltre, inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legali.

[9]Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

[10]Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

[11]I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla meta'.

[12]La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato)).

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 12 maggio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1937 al 23 ottobre 1954. 232 parole tolte, 190 parole aggiunte in 13 capoversi.

Le deliberazioni del tolto: Podesta' o del rettorato provinciale, aggiunto: Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarietolto: , devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio tolto: dev'essere aggiunto: deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblicotolto: :aggiunto: ; la deliberazione del tolto: rettorato provinciale dev'essere aggiunto: Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel tolto: « aggiunto: "Foglio degli annunzi legali della tolto: provincia» aggiunto: Provincia.

Qualsiasi contribuente puo' reclamare aggiunto: alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione tolto: della sovrimposta: il reclamo e' proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro dell'Interno per le sovrimposte provinciali aggiunto: delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorniaggiunto: , decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunalitolto: , e da quello dell'inserzione nel tolto: « aggiunto: "Foglio annunzi legalitolto: »aggiunto: " per quelle provinciali.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono dateaggiunto: , tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa tolto: per i comuni che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro per l'interno, udite laaggiunto: .

aggiunto: Spetta, altresi', alla Giunta provinciale amministrativa tolto: e la Commissione centrale per la finanza locale, per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le Provincie le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erarialiaggiunto: , di autorizzare, in caso di accertate necessita', la applicazione di eccedenze fino al 400% per i comuni e al 300% per le province sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e tolto: sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro per l'interno, udita la aggiunto: sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

aggiunto: La Giunta provinciale amministrativatolto: .aggiunto: , puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La Giunta provinciale amministrativa tolto: ed il Ministro dell'Interno esaminano aggiunto: esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le tolto: loro eventuali controdeduzioni, tolto: decidono aggiunto: decide sui reclami ed tolto: apportano aggiunto: apporta al bilancio le modificazioni necessarie per tolto: assicurarne aggiunto: assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendotolto: , nei riguardi delle tolto: spese, aggiunto: singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa tolto: ed i decreti del Ministro dell'Interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, tolto: pubblicati aggiunto: pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; tolto: i decreti del Ministro dell'interno aggiunto: quelle relative alle province sono, inoltre, tolto: inseriti, per sunto, nel «Foglio periodico aggiunto: inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legalitolto: ».

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di tolto: giorni venti aggiunto: venti giorni, al Ministro tolto: dell'Interno aggiunto: per l'interno, da parte del tolto: Prefetto, del Podesta' aggiunto: prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune aggiunto: o della provincia.

Per tolto: i comuni aggiunto: le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoriatolto: ; peiaggiunto: , per i contribuenti decorre dall'ultimo aggiunto: giorno della pubblicazione di cui tolto: al sesto aggiunto: all'ottavo comma.

I decreti del Ministro tolto: dell'Interno aggiunto: per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto tolto: con il aggiunto: col Ministro per le tolto: Finanze aggiunto: finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, tolto: e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' … per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti tolto: a aggiunto: alla meta'.

La tolto: sezione pronunzia in camera aggiunto: Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocatotolto: .

tolto: Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro delle finanze, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanze locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel «Foglio degli annunzi legali della provincia» ed e' impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art306 · fonte del testo

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