Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1954 al 12 maggio 1955. Leggi il testo vigente →
[1]((Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel "Foglio degli annunzi legali della Provincia.
[2]Qualsiasi contribuente puo' reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.
[3]Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel "Foglio annunzi legali" per quelle provinciali.
[4]Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa.
[5]Spetta, altresi', alla Giunta provinciale amministrativa, di autorizzare, in caso di accertate necessita', la applicazione di eccedenze fino al 400% per i comuni e al 300% per le province sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
[6]La Giunta provinciale amministrativa, puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
[7]La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.
[8]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle province sono, inoltre, inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legali.
[9]Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.
[10]Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.
[11]I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla meta'.
[12]La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 12 maggio 1955
