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[1]Le deliberazioni del Podesta' o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel «Foglio degli annunzi legali della provincia».

[2]Qualsiasi contribuente puo' reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo e' proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro dell'Interno per le sovrimposte provinciali.

[3]Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel «Foglio annunzi legali» per quelle provinciali.

[4]Le autorizzazioni a sovrimporre alle impone erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite, per i comuni, ed entro il limite normale, per le provincie, sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministro dell'Interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

[5]La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministro dell'Interno esaminano la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 314, 320 e 321.

[6]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni; i decreti del Ministro dell'interno sono, inoltre, inseriti, per sunto, nel «Foglio periodico degli annunzi legali».

[7]Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro dell'Interno, da parte del Prefetto, del Podesta' e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

[8]Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al sesto comma.

[9]I decreti del Ministro dell'Interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il Ministro per le Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a meta'.

[10]La sezione pronunzia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

[11]Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro delle finanze, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanze locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel «Foglio degli annunzi legali della provincia» ed e' impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art306 · fonte del testo

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