Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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5 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 13 giugno 1990. 274 parole tolte, 13 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.aggiunto: Testo unico-art. 305
tolto: Per gli altri comuni e per le province il termine e' fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.
tolto: Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.
tolto: Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinche' predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.
tolto: Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.
tolto: Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo e' di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.
tolto: Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art305 · fonte del testo
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