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[1]((I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

[2]Per gli altri comuni e per le province il termine e' fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

[3]Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

[4]Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinche' predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

[5]Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

[6]Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo e' di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

[7]Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati)).

Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1970. 50 parole tolte, 260 parole aggiunte in 7 capoversi.

I bilanci tolto: comunali e provinciali debbono aggiunto: dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il tolto: 15 aggiunto: 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

tolto: Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio e' deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissarioaggiunto: Per gli altri comuni e per le province il termine e' fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

aggiunto: Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

aggiunto: Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinche' predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

aggiunto: Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

aggiunto: Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo e' di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

tolto: Il commissario accerta anche le ragioni dell'adempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniereaggiunto: Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art305 · fonte del testo

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