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[1]I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

[2]Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio e' deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.

[3]Il commissario accerta anche le ragioni dell'adempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art305 · fonte del testo

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