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[1]I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
[2]Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio e' deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.
[3]Il commissario accerta anche le ragioni dell'adempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1970
