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[1]I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

[2]Per gli altri comuni e per le province il termine e' fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

[3]Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

[4]Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinche' predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

[5]Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

[6]Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo e' di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

[7]Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati. 43

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638

43

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 22 dicembre 1969, n. 964 ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "I termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1970 al 1 gennaio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638

    Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 22 dicembre 1969, n. 964 ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "I termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art305 · fonte del testo

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