L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilità degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicché l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo è inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilità, dei soggetti cui essa è ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilità degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 54 cost.