Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 254 e 261 del

testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3

marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del t.u. della legge comunale e

provinciale"), in relazione all'art. 264 dello stesso testo unico,

promossi con le seguente ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 novembre

1984 dalla Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale, nel giudizio

promosso dal Procuratore Generale nei confronti di La Campa Salvatore

ed altri, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa l'11 marzo 1986 dalla Corte dei conti - Sezione I

giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal

Procuratore Generale nei confronti di Cataneo Felice ed altri,

iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale

dell'anno 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità

di alcuni amministratori comunali per il danno causato all'ente

dall'irregolare e tardivo accertamento di un tributo locale, la Corte

dei conti, con ordinanza in data 8 novembre 1984 (r.o. n. 502 del

1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 254 del t.u. della legge comunale e provinciale (r.d. 3

marzo 1934 n. 383) in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103

Cost.

Nel valutare la responsabilità degli amministratori la Corte

remittente lamenta l'impossibilità di conoscere anche della

responsabilità di quegli impiegati che, addetti all'interno

dell'apparato amministrativo, agli adempimenti attinenti

all'accertamento del tributo, hanno concorso con le loro azioni od

omissioni a causare il danno pubblico. Ed infatti, responsabili ai

sensi dell'art. 261 dello stesso testo unico, essi verrebbero

sottratti, dal successivo art. 265, alla giurisdizione contabile e

sottoposti a quella del giudice ordinario.

Alla mancanza di un contradditorio integrale conseguirebbe

l'impossibilità di applicare esattamente la regola della

ripartizione dell'addebito (art. 82, comma secondo legge di

contabilità generale dello Stato) nonché di esercitare "con

coerenza logica e giuridica" il cosiddetto potere riduttivo (art. 52

comma secondo t.u. 12 luglio 1934 n. 1214).

Ad avviso del giudice a quo l'irrazionale esclusione degli

impiegati dal novero dei responsabili previsti dalla norma impugnata

colliderebbe con il principio di eguaglianza, attesa la diversità di

disciplina sostanziale e processuale che ne deriva all'interno di

un'unica vicenda dannosa, nonché con l'art. 28 Cost., che non

consentirebbe sostanziali disparità di trattamento per i coautori di

uno stesso illecito, e con il principio di imparzialità

dell'amministrazione, considerato in relazione alla concreta ed

effettiva possibilità che l'ente danneggiato agisca nei confronti

del proprio dipendente.

Risulterebbe altresì violato l'art. 54 comma secondo Cost., in

quanto le diverse norme sostanziali e processuali non porrebbero gli

amministratori in condizioni tali da poter adempiere alle loro

funzioni "con disciplina ed onore", con conseguente lesione del

principio attinente al buon andamento dell'amministrazione.

La disposizoine censurata, inoltre, impedendo al Procuratore

Generale presso la Corte dei Conti di agire nei confronti degli

impiegati corresponsabili del danno, nonché la chiamata in causa di

quest'ultimi da parte degli amministratori citati in giudizio,

violerebbe il diritto di azione ed il diritto di difesa

costituzionalmente garantiti dall'art. 24 comma primo e secondo Cost.

Un ulteriore contrasto viene infine ravvisato in relazione

all'art. 103, comma secondo Cost., dal momento che la non

sottoposizione dei dipendenti comunali alla giurisdizione della Corte

dei conti, nelle ipotesi considerate, contrasterebbe con la

tendenziale generalità della sua sfera di attribuzioni

giurisdizionali in materia di contabilità pubblica.

2. - Nel corso di un diverso giudizio sempre concernente la

responsabilità di amministratori comunali per il danno derivante

dalla mancata riscossione di entrate dell'ente, la Corte dei conti

con ordinanza in data 11 marzo 1986 (r.o. n. 350 del 1987) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 in

relazione anche agli artt. 254 e 264, del testo unico comunale e

provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n. 383), per contrasto con gli artt.

3, 24, 97 e 103 Cost.

Inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità degli

amministratori per fatti di gestione (art. 254 t.u. l.c.p.), anche in

questo caso il giudice a quo, al fine di giungere all'accertamento

dei fatti e delle relative responsabilità, ritiene che il

contradditorio andrebbe integrato con la chiamata in causa di un

dipendente comunale. E poiché a tale integrazione osterebbe il

citato art. 261 si dubita della sua legittimità costituzionale in

relazione alle ipotesi di responsabilità degli amministratori

disciplinate dal precedente art. 254, per le quali non è previsto il

concorso degli impiegati e dipendenti comunali.

La norma censurata verrebbe così a ledere il principio di

eguaglianza, per la ingiustificata disparità di trattamento che, per

un medesimo fatto illecito, si determinerebbe tra amministratori e

dipendenti di uno stesso ente locale attesa la diversità non

puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative

responsabilità. Anche il diritto di difesa degli amministratori

risulterebbe limitato dall'impossibilità di chiamare in giudizio il

dipendente, coautore dell'illecito, mentre, la diversità del giudice

competente a conoscere la responsbailità di soggetti corresponsabili

dello stesso danno, creerebbe, nell'accertamento dei fatti e delle

responsabilità, disfunzioni ed incongruenze tali da compromettere il

buon andamento dell'amministrazione, ostacolando, peraltro,

l'individuazione delle responsabilità dell'operatore in relazione

alla sua sfera di competenze ed attribuzioni.

Infine, la tendenziale giurisdizione della Corte dei conti in

materia di contabilità pubblica (art. 103 Cost.) imporrebbe che,

quanto meno per uno stesso fatto, non venga operata una ripartizione

di giurisdizione tra giudici diversi, dovendosi accertare le singole

responsabilità nell'ambito di unico processo, nel quale sia

possibile fissare anche i limiti di somma cui ognuno è chiamato a

rispondere.

Il Collegio remittente osserva altresì che la disposizione

impugnata, a prescindere da ogni riferimento alle fattispecie

disciplinate dal precedente art. 254, risulterebbe illegittima per

contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che verrebbe a porre in una

situazione di ingiustificato privilegio i dipendenti degli enti

locali rispetto ai dipendenti di enti pubblici con "rilevanza

similare" (regioni, U.S.L.), l'accertamento della cui responsabilità

rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Violerebbe inoltre

l'art. 103 Cost. derogando, senza alcuna ragionevole giustificazione

all'attribuzione costituzionalmente garantita della materia

"contabilità pubblica" alla stessa Corte dei conti.

Infine la mancata azionabilità da parte del Procuratore Generale

dell'azione di risarcimento per i danni arrecati dai dipendenti degli

enti locali comporterebbe una menomazione per la difesa dei diritti

patrimoniali dell'ente con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.,

mentre l'incerta individuazione dell'organo di controllo legittimato,

ai sensi dell'art. 264, all'accertamento del danno determinerebbe, di

fatto, un'area di sostanziale irresponsabilità con lesione del

principio di buon andamento e di tutela giudiziaria delle ragioni

dell'ente danneggiato.

3. - In nessuno dei due giudizi promossi con le citate ordinanze

di rimessione si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto

1.1. - Con ordinanza della 2ª Sezione giurisdizionale (reg. ord.

n. 502 del 1985) la Corte dei conti solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 254 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383,

("Approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale"), il

quale assoggetta a responsabilità gli amministratori per i danni

cagionati ai rispettivi enti di appartenenza, nelle seguenti ipotesi:

per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti,

somministrazione od appalti senza l'osservanza delle relative

disposizioni di legge, per aver trascurato l'applicazione e la

riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma denunciata,

nel prevedere per tali fattispecie la responsabilità dei soli

amministratori e non anche dei dipendenti comunali e provinciali che

abbiano concorso con il proprio comportamento alla produzione del

danno, impedirebbe alla Corte dei conti di valutare unitariamente le

varie condotte, ai fini dell'affermazione delle rispettive

responsabilità, in quanto, in virtù del limitato ambito di

applicazione della norma denunciata, solo il giudizio sulla

responsabilità degli amministratori spetta alla Corte dei conti,

mentre il giudizio per l'accertamento della responsabilità dei

dipendenti comunali e provinciali, in virtù degli artt. 261 e 265

del t.u. del 1934, n. 383, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Il giudice a quo, mostrandosi consapevole dell'orientamento di

questa Corte, secondo cui la scelta dell'una o dell'altra

giurisdizione rientra nella discrezionalità del potere legislativo,

osserva però che, se l'art. 254 cit. "sarà emendato dei vizi

costituzionali e ne conseguirà... una parziale estensione della

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (per ciò che si

riferisce solo all'ambito soggettivo di applicazione della norma

riguardante la responsabilità degli agenti pubblici verso l'ente

locale, per i danni causati da omessa applicazione a riscossione di

tributi ed altre entrate) sarà da desumere che non sempre, per

attuare, in direzione del resto conforme alla sua tendenziale

generalità, il dettato del secondo comma dell'art. 103 Cost., è

necessario attendere l'intervento del legislatore, essendo talvolta

sufficiente - come nel presente caso - la mera espunzione

dall'ordinamento di una determinata limitazione legislativa,

contrastante, di per sé, con uno o più valori costituzionali".

Quanto al merito delle questioni, il giudice a quo ritiene che

l'art. 254 del t.u. del 1934, n. 383 contrasti:

a) con l'art. 3 Cost., in quanto all'interno di un'unica vicenda

dannosa, differenzierebbe ingiustificatamente i regimi di

accertamento delle responsabilità di soggetti che si trovano in

situazioni identiche;

b) con l'art. 28 Cost., perché viola il principio della

responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici che non

consentirebbe disuguaglianze di trattamento per gli autori di uno

stesso illecito;

c) con l'art. 54, comma secondo, Cost., in quanto la diversità

di regole sostanziali e di sedi processuali, in tema di

responsabilità, non porrebbe gli amministratori in condizioni di

poter adempiere "con disciplina ed onore" alle funzioni pubbliche

loro affidate;

d) con l'art. 97 Cost., perché risulterebbe violato il

principio del buon andamento, che imporrebbe l'esigenza di

determinare adeguatamente la responsabilità dei funzionari, nonché

il principio di imparzialità, in relazione alle determinazioni che

l'ente danneggiato dovrà assumere nei confronti degli impiegati

responsabili;

e) con l'art. 24, comma primo e secondo, escludendo dal lato

attivo, la responsabilità per il Procuratore generale, non solo di

agire nei confronti degli impiegati parimenti resposabili, ma anche

di tener conto dell'incidenza causata dalle loro condotte in ordine

al danno e, dal lato passivo, ostacolando la difesa degli

amministratori che non potrebbero far valere le loro eccezioni in

presenza di altri soggetti responsabili;

f) con l'art. 103, comma secondo, Cost., in quanto violerebbbe

la tendenziale generalità della sfera di attribuzioni

giurisdizionali della Corte dei conti nella materia della

contabilità pubblica.

2. - Con altra ordinanza della 1ª Sezione giurisdizionale (reg.

ord. n. 350 del 1987) la Corte dei conti solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 261, del t.u. del 1934, n. 383,

sia in sé considerato che in relazione agli artt. 254 e 264 del t.u.

cit.

Si assume in sostanza che l'art. 261 cit., prevedendo per gli

impiegati comunali e provinciali solo forme di responsabilità a

titolo di dolo o colpa grave (il cui accertamento è di spettanza del

giudice ordinario come prevede l'art. 265 t.u. cit., che non

costituisce però oggetto di impugnativa né diretta né indiretta)

osta alla possibilità che, nel giudizio che si svolge dinanzi alla

Corte dei conti per l'accertamento della responsabilità degli

amministratori relativamente ai comportamenti contemplati dall'art.

254 del t.u. cit., il contraddittorio possa essere integrato con la

chiamata in giudizio anche degli impiegati comunali per

l'accertamento delle loro responsabilità concorrenti.

Tenuto poi conto che l'art. 264 t.u. cit., prevedendo uno speciale

procedimento amministrativo di competenza della g.p.a. per

l'accertamento della responsabilità, non sarebbe oggi più

applicabile, per il sopravvvenire dell'ordinamento regionale si

sarebbe determinata un'area di sostanziale irresponsabilità

amministrativa per gli impiegati degli enti locali.

Le questioni così prospettate sarebbero rilevanti, secondo il

giudice a quo, in relazione alla controversia da decidere,

sostenendosi che non sarebbe possibile emettere un giudizio

affermativo o negativo di responsabilità dei convenuti

amministratori senza accertare quella concorrente degli impiegati.

Quanto al merito delle questioni sollevate, nella seconda

ordinanza di rimessione, si sostiene che l'art. 261 del t.u. del 1934

cit., sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per

l'ingiustificata disparità di trattamento che, per un medesimo fatto

illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno

stesso ente locale, attesa la diversità, non puramente procedurale

dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di

colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere

riduttivo); b) con l'art. 24 Cost., limitando il diritto di difesa

degli amministratori che non possono invocare in giudizio la

concorrente responsabilità dell'impiegato, onde anche

l'impossibilità di una esatta applicazione, da parte del giudice

contabile, della regola di ripartizione dell'addebito prevista

dall'art. 82, comma secondo, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; c) con

l'art. 97 Cost., in quanto la diversità del giudice competente a

conoscere la responsabilità di soggetti corresponsabili dello stesso

illecito, creerebbe incongruenze e disfunzioni tali da compromettere

il buon andamento dell'amministrazione; d) con l'art. 103 Cost., il

quale imporrebbe che, quanto meno nella stessa materia, le

responsabilità di tutti i concorrenti vengano accertate nello stesso

processo.

3. - I giudizi promossi con le due ordinanze della Corte dei

conti, possono essere riuniti e definiti con unica sentenza stante

l'affinità delle questioni prospettate, ancorché nella prima delle

ordinanze la norma direttamente censurata è l'art. 254 del t.u.

della legge comunale e provinciale del 1934, n. 383, mentre nella

seconda, oggetto diretto della impugnativa è l'art. 261 del t.u.

cit. in relazione agli artt. 254 e 264 del medesimo t.u.

Al fine di delimitare poi l'oggetto proprio delle questioni

sollevate, si deve precisare che entrambi i giudizi a quo,

concernendo azioni di responsabilità promosse dal Procuratore

generale della Corte dei conti nei confronti di amministratori

locali, per danni cagionati dalla mancata applicazione e riscossione

di tributi, fanno sì che l'art. 254 cit., direttamente impugnato

nella prima ordinanza ed indirettamente nella seconda, venga in

evidenza nel presente giudizio per quel che riguarda la seconda delle

ipotesi in esso contemplate e cioè "per aver trascurato

l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente

deliberati".

4. - La questione relativa all'art. 254 t.u. cit., sollevata con

la prima ordinanza, in riferimento a diversi parametri

costituzionali, è inammissibile.

Al riguardo va precisato che la questione, per le finalità che

dall'intero contesto dell'ordinanza di rimessione sembrano volersi

perseguire, non tende ad una dichiarazione di illegittimità

costituzionale in assoluto della norma denunciata, bensì ad una

pronunzia additiva che consenta di attrarre nella cognizione della

Corte dei conti comportamenti di soggetti diversi dagli

amministratori a titolo di concorso nella fattispecie contemplata

dall'art. 254 t.u. cit.

Una pronuncia del genere è però preclusa in sede di giudizio di

costituzionalità, tenuto conto della natura della norma rispetto

alla quale viene invocata nell'intento di ampliare la giurisdizione

della Corte dei conti. Innanzitutto va precisato che l'art. 254 cit.

non è norma processuale perché non è diretta a regolare la

giurisdizione, bensì è norma di diritto sostanziale, che configura

alcune fattispecie tipiche di responsabilità, definendo i

comportamenti ed i soggetti che possono essere chiamati a tale titolo

a rispondere dei danni cagionati.

L'auspicato ampliamento della norma - che nella sua attuale

previsione comprende solo gli amministratori degli enti locali anche

nei confronti degli impiegati, costituirebbe un inammissibile

intervento in una materia che rientra invece nella esclusiva

discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di

stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di

responsabilità, il grado di colpa richiesto, i soggetti cui la

responsabilità sia ascrivibile, e ciò tanto più quando si sia in

presenza di fattispecie tipiche.

In proposito devesi in particolare rilevare che la norma

riguardante i danni cagionati dall'aver trascurato l'applicazione e

riscossione dei tributi, non prevedendo alcun grado di colpa (come

invece si prevede nell'art. 261 t.u. cit., che limita al dolo ed alla

colpa grave i fatti per i quali in via generale possa essere

affermata la responsabilità degli amministratori e degli impiegati),

configura una fattispecie di responsabilità imputabile anche a

titolo di colpa lieve o lievissima. Inoltre con il contesto della

norma nel suo complesso che indica il comportamento nello "avere

trascurato", si intende appunto richiamare coloro cui spetta la guida

degli enti locali al massimo della diligenza nell'adoperarsi nei

compiti di indirizzo e di vigilanza per assicurare le entrate

tributarie.

Trattandosi dunque di un titolo tipico di responsabilità, una sua

estensione agli impiegati in via additiva, oltre ad apparire

inattuabile per la natura dei comportamenti considerati,

determinerebbe un aggravamento delle ipotesi rispetto alle quali essi

attualmente possono essere tenuti a rispondere, il che rientra

nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.

5. - Nella seconda ordinanza la norma direttamente impugnata è

l'art. 261 t.u. 1934 cit., di cui si chiede "la verifica della

compatibilità costituzionale... sia visto in sé, come singolare

eccezione residuale al generale assetto ordinamentale alla

giurisdizione della Corte dei conti, sia in relazione particolare

all'art. 254, per il quale - a differenza dei precedenti artt. 253 e

255 - non è prevista la possibilità che con la responsabilità

degli amministratori possa concorrere quella dei dipendenti".

In proposito va in primo luogo rilevato che nell'ordinanza di

rimessione si assume come presupposto della questione dedotta sotto

gli anzidetti profili, che tale articolo osti alla chiamata in causa

degli impiegati comunali perché "attribuisce al giudice ordinario e

non alla Corte dei conti... la giurisdizione sugli impiegati" degli

enti locali e degli enti da questi derivati.

Senonché è da rilevare che l'art. 261 non costituisce, secondo

quanto sembrerebbe ritenersi in base alla riferita asserzione, una

norma di carattere processuale, essendo anch'essa norma di diritto

sostanziale, volta a definire gli elementi e le caratteristiche delle

responsabilità ascrivibili agli amministratori ed agli impiegati per

i danni recati all'ente.

L'attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario,

cioè l'aspetto che sembra volersi censurare nell'ordinanza di

rinvio, è contenuta nell'art. 265 del t.u. cit., ma questa norma non

forma oggetto di impugnativa neppure indiretta e quindi la questione

in quanto sollevata nei confronti dell'art. 261 cit. è inammissibile

per irrilevanza essendo diretta a colpire una norma non conferente in

ordine agli aspetti censurati.

Ma, ammettendosi che si possa seguire la prospettazione della

questione con cui si investe l'art. 261 t.u. cit. "visto in sé",

sembrerebbe che con tale prospettazione si tenda in sostanza ad una

pronuncia demolitoria della norma denunciata nel suo complesso, al

fine di attrarre tutte le controversie in tema di responsabilità

degli amministratori ed impiegati nell'ambito della giurisdizione

della Corte dei conti.

Orbene - a parte che per le ragioni anzidette il venir meno

dell'art. 261 in sé, non produrrebbe tale effetto perché

l'attribuzione delle controversie al giudice ordinario discende

dall'art. 265 che non è oggetto di impugnativa - la questione è

parimenti inammissibile per irrilevanza, perché il giudizio a quo

attiene ad una ipotesi di responsabilità che, come si è rilevato in

precedenza, è da un'altra norma di diritto sostanziale (art. 254

t.u. cit.) configurata come tipica degli amministratori e, quindi,

l'eventuale venir meno dell'art. 261 cit., non consentirebbe

ugualmente di perseguire dinanzi alla Corte dei conti gli impiegati

eventualmente concorrenti a tale titolo, perché essi non possono

essere chiamati a rispondere per le fattispecie previste dall'art.

254 cit.

In ordine al secondo profilo che investe l'art. 261 "in relazione

particolare all'art. 254", la sua prospettazione sembra invece

tendere ad una pronunzia additiva della Corte, in senso analogo alla

prima ordinanza di rimessione, onde, per le stesse considerazioni

svolte relativamente ad essa, la questione è inammissibile.

Quanto infine al rilievo, pur contenuto nella seconda ordinanza,

che sembra ravvisare altro autonomo profilo di illegittimità

costituzionale dell'art. 261 cit., in relazione a quanto dispone

l'art. 264 t.u. cit. (che prevede uno speciale procedimento

amministrativo per l'accertamento delle responsabilità) - a parte

che il mancato esperimento preventivo di tale procedimento non sembra

di ostacolo all'azione giudiziaria (art. 265 t.u. cit.) a carico

degli impiegati pubblici, per danni recati commessi con dolo o colpa

grave (art. 261 t.u. cit.) - non è assolutamente dato di stabilire,

in base alla prospettazione fattane, quale attinenza la questione

così prospettata possa avere ai fini della definizione del giudizio

a quo.

6. - Anche sotto gli altri aspetti richiamati nelle due ordinanze

prospettate le questioni sono inammissibili.

Sviluppando un argomento esposto anche nella prima ordinanza, ai

fini della non manifesta infondatezza, si sostiene nella seconda che

la questione sollevata sarebbe rilevante, ai fini della definizione

del giudizio a quo, "poiché non è possibile emettere un giudizio

affermativo o negativo di responsabilità dei convenuti

amministratori senza valutare in contraddittorio quella - che può

anche essere concorrente e perciò dar luogo a solidarietà nella

eventuale condanna - del dipendente cui era connesso il compito delle

operazioni di accertamento ed emissione dei titoli che dovevano dare

luogo alla riscossione delle entrate" e ciò anche ai fini della

applicazione del potere riduttivo proprio dei giudizi di

responsabilità dinanzi la Corte dei conti.

L'assunto non può essere condiviso, perché devesi pur sempre

considerare che se le fattispecie previste dall'art. 254 non sono

ascrivibili, sul terreno del diritto sostanziale, agli impiegati

perché configurano come illecito generatore di responsabilità

comportamenti tipici degli amministratori, ciò non impedisce alla

Corte dei conti - indipendentemente dalla possibilità della chiamata

in giudizio allo stesso titolo (perché non prevista) degli impiegati

- la cognizione in via incidentale di tutti gli altri eventi, ivi

compreso il comportamento degli impiegati, che possano condurre

eventualmente ad escludere o ad attenuare, la responsabilità degli

amministratori, in ordine ai comportamenti che essi erano tenuti a

porre in essere. Né, come sembra affermarsi, la comune chiamata in

giudizio sarebbe indispensabile ai fini della affermazione della

solidarietà, perché se alcuni soggetti non sono tenuti, in base al

diritto sostanziale, a certi comportamenti, non si vede in base a

quale titolo possa parlarsi di solidarietà fra chi è chiamato a

rispondere e chi non lo è.

Neppure è condivisibile l'assunto secondo cui l'accertamento dei

comportamenti produttivi di danno, posti in essere dagli impiegati e

non assumibili nella fattispecie tipica ed esclusiva degli

amministratori, non potrebbe avvenire se non in contraddittorio con i

primi. Se si considera che, come si è detto, l'accertamento di tali

comportamenti è di natura incidentale - perché diretto solo a

definire l'entità della responsabilità degli amministratori, nei

termini in cui essa è tipicamente configurata dall'art. 254 t.u.

cit. - esso non è certamente precluso alla Corte dei conti che

all'uopo può avvalersi dei normali mezzi probatori a sua

disposizione per l'accertamento dei fatti.

Né potrebbe seriamente sostenersi l'esigenza della chiamata in

causa degli impiegati ai fini di tale accertamento, per assicurare

loro il diritto di difesa. È difatti proprio il carattere

incidentale di tale accertamento ad escludere l'esigenza del

contraddittorio perché, nei confronti degli impiegati, la sentenza

del giudice contabile non farebbe in ogni caso stato, in occasione

dell'eventuale accertamento delle loro responsabilità, per dolo o

colpa grave (art. 261 t.u. cit.), dinanzi al giudice ordinario (art.

265 cit.): essi sono terzi rispetto al giudizio svoltosi dinanzi al

giudice contabile nei confronti degli amministratori, per

comportamenti qualitativamente diversi da quelli ascrivibili a titolo

di responsabilità a carico degli impiegati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 254 e 261, quest'ultimo anche in relazione agli artt. 254

e 264, del t.u. com. e prov. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383,

sollevate dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 24, 28,

54, 97 e 103 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord.

nn. 502 del 1985 e 350 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari