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[1]Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.

[2]Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

[3]I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita', riferendone al Ministero dell'Interno.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 448/1989

    Questione inammissibile
    25 luglio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 103, comma secondo della Costituzione, dalla Corte dei conti,…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 549/1988

    Questione inammissibile
    12 maggio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con…

    Art. 3 cost. · Art. 253 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 3 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 25 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1984

    Questione inammissibile
    11 luglio 1984

    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e provinciale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 103, secondo comma, della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. sic. 29 ottobre…

    Art. 103 cost. · Art. 108 cost. · Art. 265 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 253 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art253 · fonte del testo

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