Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 265

del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (T. U. della legge comunale e provinciale)

e dell'art. 253 del d.l.P.Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 (Ordinamento

amministrativo degli enti locali della regione siciliana) promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dalla Corte dei conti nel

giudizio di responsabilità a carico di De Marchis Tullio ed altro

iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1978 dalla Corte dei conti nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale contro

Riggio Antonino ed altri iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio civile l'ANAS ed il Comune di Rocca di Papa

furono condannati al risarcimento danni in favore di un privato, causa

la "rottura di un manufatto della S.S. n. 128 in Comune di Rocca di

Papa". Avendo ANAS e Comune provveduto al risarcimento in parti uguali,

il Procuratore generale presso la Corte dei conti trasse in giudizio

due funzionari dell'ANAS, perché venissero condannati alla rifusione

del danno erariale a carico dell'Azienda.

Nel corso di tale giudizio è stata emessa l'ordinanza 18 novembre

1977, con la quale la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio, in

riferimento all'art. 103 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 265 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 "nella

parte in cui attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria e non alla stessa Corte l'azione di responsabilità, nei casi

previsti dagli artt. 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni".

Nell'ordinanza si osserva che la Corte dei conti può disporre, nei

giudizi di responsabilità, l'integrazione del contraddittorio con la

chiamata in causa di altri soggetti nei cui confronti ritiene

sussistenti profili di responsabilità. Ma ciò, nella specie, non può

avvenire, ostandovi l'art. 265, che attribuisce al giudice ordinario la

competenza a conoscere dei giudizi di responsabilità nei confronti

degli amministratori degli enti locali.

Da ciò la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale.

Quanto alla non manifesta infondatezza l'ordinanza afferma che

l'art. 103 attribuisce in via inderogabile alla Corte dei conti la

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, nella quale

rientra il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti

degli amministratori e dipendenti dello Stato e degli altri enti

pubblici: pertanto l'art. 265 del R.D. n. 383 del 1934 sarebbe

illegittimo, derogando a detta attribuzione di competenza.

E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile, come già ritenuto dalla

Corte costituzionale (sentenza n. 102 del 1977).

2. - Con altra ordinanza 18 ottobre 1978, nel corso di un giudizio

di responsabilità promosso nei confronti del Segretario generale

dell'amministrazione provinciale di Palermo la Corte dei conti ha

sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 108, primo comma, e 103,

primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale sia

dell'art. 253 del D.L.P. Reg.sic. 21 ottobre 1955, n. 6 - che

attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della

responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali per

i danni arrecati a detti enti, così statuendo in materia (la

giurisdizione) riservata al legislatore statale sia, come l'altra

ordinanza, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., dell'art.

265 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Nell'ordinanza si premette che la responsabilità del Segretario

generale, nel caso di specie, è prospettabile solo sotto il profilo

del suo inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di servizio

con l'amministrazione provinciale, ma tale giudizio è sottratto alla

giurisdizione della Corte dei conti dalle norme impugnate: da ciò la

rilevanza della questione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, questa sarebbe evidente

sotto il profilo della violazione dell'art. 108 Cost., quanto alla

norma regionale, che non può statuire in materia di giurisdizione,

riservata al legislatore statale. Entrambe le norme, poi, violerebbero

l'art. 103 Cost. per le ragioni sostanziali addotte nell'ordinanza

precedente.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che le questioni, in riferimento all'art. 103

Cost., siano dichiarate inammissibili.

Ha chiesto altresì che la questione relativa all'art. 253 del

D.L.P.Reg.sic. n. 6 del 1955, sia dichiarata "irrilevante o infondata",

posto che la giurisdizione del giudice ordinario, nella materia in

questione, è comunque fissata anche dalla normativa statale. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni fra loro

strettamente connesse e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti al

fine di un'unica pronuncia.

2. - La prima questione che viene sottoposta alla Corte

costituzionale consiste nel decidere se l'art. 265 del r.d. 3 marzo

1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), il quale

attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria i giudizi di

responsabilità previsti dal precedenti artt. 261, 263 e 264, violi o

meno il disposto dell'art. 103, secondo comma, Cost., in base al quale

nelle "materie di contabilità pubblica" la giurisdizione spetta alla

Corte dei conti.

La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 103 e 108 Cost., dell'art. 253 del d.l.P.Reg.sic

29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti della

Regione siciliana), successivamente trasfuso nella legge reg.sic. 15

marzo 1963, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della

Regione siciliana), il quale, riproducendo la normativa statale, a sua

volta attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della

responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali

della Regione siciliana per i danni da essi arrecati.

Le questioni sono entrambe inammissibili.

3. - Quanto alla prima questione, essa, in realtà, anche se

formalmente proposta sotto il profilo della pretesa violazione

dell'art. 103, secondo comma, Cost., solleva un problema che non

consiste soltanto nello stabilire se la materia contemplata nell'art.

265, rientri o meno nell'ambito delle "materie di contabilità

pubblica".

Questa Corte ha già da tempo ritenuto (da ultimo sent. n. 185 del

1982) che l'art. 103, secondo comma, Cost., nel riservare alla Corte

dei conti "le materie di contabilità pubblica" ha assunto di queste,

sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella

legislazione e nella giurisprudenza, per cui detta materia risulta

comprensiva sia dei giudizi di conto sia di quelli di responsabilità a

carico degli impiegati ed agenti dello Stato e degli enti pubblici in

genere i quali cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione.

Senonché la legislazione ordinaria, a partire dalla legge 30

dicembre 1888, n. 5865, ha fatto eccezione per quel che riguarda i

giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti preveduti dagli

artt. 261, 263 e 264 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, che l'art. 265 del

medesimo testo unico affida alla giurisdizione della autorità

giudiziaria ordinaria.

Questa situazione comporta alcune notevoli diversità che non

toccano soltanto aspetti meramente procedimentali dei giudizi in

parola: infatti, lo stesso art. 265 stabilisce che la azione ivi

preveduta si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il

fatto dannoso (mentre l'azione di responsabilità amministrativa

dinanzi alla Corte dei conti si prescrive nel termine di dieci anni);

dinanzi al giudice ordinario non può trovare applicazione il disposto

dell'art. 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

(riprodotto nell'art. 52, ultimo comma del T. U. delle leggi sulla

Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), in virtù

del quale la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o parte

del danno accertato o del valore perduto; infine, a norma delle citate

disposizioni del T. U. n. 383 del 1934, l'azione di responsabilità

può essere promossa soltanto dai competenti organi dell'ente

danneggiato (salvo l'intervento sostitutivo della autorità di

controllo a norma dell'art. 264 del ripetuto T. U. n. 383), mentre

l'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti è promossa

dal procuratore generale presso la Corte medesima.

È agevole allora constatare che i giudizi di responsabilità che

si svolgono dinanzi alle due predette giurisdizioni si configurano in

modo notevolmente diverso e possono comportare effetti diversi nei

riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti danneggiati.

La questione sollevata dalla Corte dei conti con le ordinanze in

epigrafe, di conseguenza, attraverso la denuncia delle cennate

specifiche disposizioni, pone sostanzialmente in discussione il

complesso della disciplina della responsabilità amministrativa degli

amministratori e dei dipendenti degli enti territoriali, poiché si

tratta di operare una scelta fra il regime proprio del giudizio dinanzi

ai tribunali ordinari e quello proprio dei giudizi dinanzi al giudice

contabile.

Ma un giudizio di questo genere supera le competenze di questa

Corte, rientrando nella discrezionalità del potere legislativo, al

quale soltanto può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni

più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella

materia de qua.

4. - Conseguentemente va dichiarata inammissibile anche la seconda

questione, riguardante l'art. 253 del d.l.P. Reg.sic 29 ottobre 1955,

n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione

siciliana") sollevata dalla ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei

conti.

Tale norma, infatti, è meramente riproduttiva di quella statale e

pertanto una sua declaratoria d'illegittimità costituzionale sarebbe

priva di rilevanza, dato che la norma statale rimane in vigore per

effetto della precedente dichiarazione di inammissibilità della

relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte

dei conti con le medesime ordinanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo

unico della legge comunale e provinciale"), sollevata con le ordinanze

in epigrafe in riferimento all'art. 103, secondo comma, della

Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6

("Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione

siciliana"), sollevata con la ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei

conti, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 108 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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