Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimità costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimità degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresì la illegittimità delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioè alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (così come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilità contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparità sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990. 44 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.aggiunto: Testo unico-art. 251
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art251 · fonte del testo
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