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Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 12 giugno 1966

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1966

    Illegittimità dichiarata
    3 giugno 1966

    Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimità costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimità degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresì la illegittimità delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioè alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (così come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilità contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparità sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.

    Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art251 · fonte del testo

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