L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volontà esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiché l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non può dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso è composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, è affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli è demandato, sono tali da colpire nella personalità e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che è più importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunità: in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.
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