Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
[2]Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.37
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma secondo.
Testo in vigore dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990
