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[1]Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

[2]Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma secondo.

Testo in vigore dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1966

    Illegittimità dichiarata
    3 giugno 1966

    L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volontà esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiché l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non può dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso è composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, è affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli è demandato, sono tali da colpire nella personalità e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che è più importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunità: in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.

    Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 12 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma secondo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art23 · fonte del testo

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