Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1965 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali. 36

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 febbraio 1965, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1965, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1965 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/1965

    Ha colpito questo articolo
    19 febbraio 1965

    Gli artt. 158 del T.U. legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che accordano ai prefetti, a chi ne fa le veci e ai sindaci la c.d. garanzia amministrativa, sono costituzionalmente illegittimi perché è in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione la legge che, della responsabilità quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una esclusione più o meno manifesta. Ora, il subordinare ad una autorizzazione amministrativa l'attuazione di quella responsabilità è renderne possibile l'esonero discrezionale, perché discrezionalmente deve in tal caso esserne consentito l'esperimento; il che segnatamente non è permesso prescrivere in materia penale, essendo eccezionalmente dettati, e da norme costituzionali, i casi di deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione del P.M.. Ne' viene meno la detta discrezionalità ove, come nel caso del prefetto e del sindaco, la legge ordinaria disponga che l'autorizzazione deve essere accordata previo parere del Consiglio di Stato: questo organo supremo, nell'esprimere il suo avviso, non esplica una attività vincolata. Ed ove si osservi che, quando non si ritenesse di seguire tale avviso, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, s'intende meglio come il procedimento di autorizzazione risulti inquadrato in un sistema suscettibile di provocare la insindacabile liberazione da quella responsabilità. Ciò a parte il fatto che le norme predette, nella sostanza, attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di sottrarre a quella giurisdizionale, mediante il diniego dell'autorizzazione, il giudizio sulla responsabilità del funzionario o del dipendente e quindi ex art. 28, secondo comma, della Costituzione, anche sulla sua responsabilità; un giudizio cioè al quale la stessa Amministrazione è interessata e che, per il suo oggetto e per la sua natura, implica esercizio di giurisdizione, quindi di funzione del tutto estranea alla sfera amministrativa (artt. 102 e 103 della Costituzione). Le stesse disposizioni, inoltre, appaiono irrazionalmente distintive, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente implicativi di estesi poteri discrezionali.

    Art. 158 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 22 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 10 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1965

    Questione infondata
    6 dicembre 1965

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del testo unico della stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, promosse con le ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta e 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore…

    Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 136 cost. · Art. 22 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 28 febbraio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 febbraio 1965, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1965, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art22 · fonte del testo

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