Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4

febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e

provinciale, promossi dal Pretore di Augusta con ordinanze 10 e 11

novembre 1964 nei procedimenti penali a carico di Fruciano Domenico e

altri, e di Pandolfini Angelo e altri; dal Giudice istruttore del

Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza 14 febbraio 1964 nel

procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio ed altro. Nelle prime

due ordinanze è stata proposta anche questione di costituzionalità

dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. della stessa legge

comunale e provinciale).

Le ordinanze sono state iscritte ai nn. 1, 2 e 3 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicate le prime due nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 52 del 27 febbraio 1965, nella Gazzetta Ufficiale, n.

157 del 27 giugno 1964 la terza (pervenuta in precedenza a questa Corte

e rinviata al giudice a quo per la regolarizzazione delle notifiche, il

quale l'ha restituita dopo avervi provveduto).

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con le ordinanze suddette, è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4

febbraio 1915, n. 148 (richiamato in vigore dall'art. 10 del T. U. 5

aprile 1951, n. 203), e dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

ambedue contenenti il T. U. della legge comunale e provinciale, sotto

il profilo che il divieto di procedere per fatti commessi dal Prefetto

o dal Sindaco senza l'autorizzazione del Capo dello Stato, accordata

previo parere del Consiglio di Stato, è in contrasto con gli artt. 3 e

28 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 4 del 4 febbraio

1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 158

del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4

febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge

approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;

che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 158 del testo unico della legge comunale e

provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del testo

unico della stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

promosse con le ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta

e 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della

Lucania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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