Art. 22-quater — Sanzioni applicabili

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

1. ((Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:))

  • a)((i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;))
  • b)((la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;))
  • c)((l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;))
  • d)((il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';))
  • e)((i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f);))
  • f)((il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia));
  • g)((il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;))
  • h)((i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera q);))
  • i)((la scarsa laboriosita', se abituale;))
  • l)((la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;))
  • m)((l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;))
  • n)((lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.)) 2. ((Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:))
  • a)((i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;))
  • b)((l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;))
  • c)((i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera b).)) 3. ((Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 4. ((Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.)) 5. ((Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.))

Testo vigente dal 26 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art22quater · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari