[1]Trattamento economico dei giudici tributari

[2](articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

[3]1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. 3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1. 4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. 5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui. 6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149

9

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera n)) che "dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»".

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 26 agosto 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera n)) che "dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art19 · fonte del testo

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