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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Decadenza dall'incarico
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che:
- a)perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13;
- b)incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 14;
- c)cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
- d)omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- e)non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 26 agosto 2026
