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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Esenzioni
[2](articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 2. Sono, altresi', esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026
