Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
[2](articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
