Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riscossione delle tasse
[2](articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere. 2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'. 3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'allegato 4, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
