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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

[2]1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, e' passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52. 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art58 · fonte del testo

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