Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Aliquote
[2](articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all'allegato 2 in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
