Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria

[2](articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961)

[3]1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' e alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art9 · fonte del testo

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