Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riassicurazioni
[2](articolo 3 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 ((o comunque esenti)) da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle societa', compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
