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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Vidimazione delle tessere gratuite
[2](articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore. 2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026
