Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Titoli di accesso gratuiti

[2](articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

[3]1. Per le attivita' previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. 2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati. 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4 non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art32 · fonte del testo

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