Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Divieto di applicare soprapprezzi

[2](articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

[3]1. Non e' consentito richiedere sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attivita' alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art36 · fonte del testo

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