Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Biglietti a riduzione
[2](articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attivita' previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonche' agli iscritti agli enti a carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta. 2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
