Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Base imponibile
[2](articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso ((di cui agli articoli 26-bis e 26-ter)), venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attivita' elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. 2. Costituiscono, altresi', base imponibile:
- a)gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
- b)i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- c)l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'. 3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
- a)sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attivita';
- b)sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
- c)sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco. 5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
