Art. 31 — (R) Regolamento del mercato
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. 315 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive societa' di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:
tolto: a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche al-l'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operativita';
tolto: b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
tolto: c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
tolto: d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;
tolto: e) i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
tolto: f) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
tolto: g) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate. (R). I regolamenti di cui al comma 1 e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformita' al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R). Per la pubblicita' dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art31 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.