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Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il ((Presidente della Regione)) in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal ((Presidente della Regione)). Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Parametro
    27 luglio 1992

    Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della tolto: giunta regionale aggiunto: Regione in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in … e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della tolto: giunta regionale aggiunto: Regione. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art94 · fonte del testo

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