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((1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

  • a)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
  • b)i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
  • c)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
  • d)i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • e)i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;
  • f)i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
  • g)i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. 2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 1989 al 1 gennaio 2010

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 158/2022

    Parametro
    23 giugno 2022

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 81 cost. · Art. 75 Testo unico costituzionali · Art. 1 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 2 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

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  • Ordinanza n. 138/2016

    Parametro
    10 giugno 2016

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

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  • Ordinanza n. 60/2016

    Parametro
    23 marzo 2016

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016. F.to: Giuseppe FRIGO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

    Art. 5 cost. · Art. 120 cost. · Art. 3 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989. 21 parole tolte, 238 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Sono devoluti alle provinceaggiunto: 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

aggiunto: a) i nove decimi tolto: del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori aggiunto: delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;

aggiunto: b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

aggiunto: c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

aggiunto: d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

aggiunto: e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;

aggiunto: f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;

aggiunto: g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. 2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art75 · fonte del testo

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