Art. 21
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I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei ((Presidenti delle Province)) in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il ((Presidente della Provincia)) competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026
