Art. 21
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I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
Testo in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001
