Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 2 gennaio

1989, n. 6, (Ordinamento della professione di guida alpina) promossi

con ricorsi della Regione Piemonte, della Provincia autonoma di

Trento e della Regione Lombardia, notificati il 10 febbraio 1989,

depositati in cancelleria il 17 febbraio 1989 ed iscritti ai nn. 13,

14 e 15 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e

Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento e per la

Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. n. 13/89) la

regione Piemonte ha impugnato la legge 2 gennaio 1989, n. 6,

(Ordinamento della professione di guida alpina), lamentando la

lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in

materia di istruzione professionale e di turismo ed industria

alberghiera, sancite dall'art. 117 Cost.

La dedotta violazione discenderebbe dall'impianto complessivo

della legge impugnata, tesa a disciplinare dettagliatamente la

professione di guida alpina e a sottrarre alla Regione qualsiasi

potere di intervento e di controllo al riguardo, tramite

l'attribuzione delle relative funzioni amministrative ad organi

statali o ad organismi di autogoverno della categoria.

In particolare, sarebbero illegittimi in quanto invasivi della

competenza regionale: l'art. 1, che individua l'oggetto della legge

nella fissazione dei "principi fondamentali" della materia, mentre la

stessa legge conterrebbe in realtà disposizioni concrete e

dettagliate; l'art. 3, terzo comma, che vieta all'aspirante guida di

esercitare l'insegnamento al di fuori di una scuola di alpinismo o di

sci-alpinismo; l'art. 7, che disciplina la formazione professionale

delle guide; l'art. 11, terzo comma, che statuisce la compatibilità

dell'esercizio della professione con impieghi pubblici o privati e

con altre attività di lavoro autonomo; l'art. 12, che attribuisce al

Ministero del turismo il potere di approvazione delle tariffe minime

per le prestazioni professionali delle guide; l'art. 19, sulle scuole

di alpinismo; l'art. 22, sull'elenco speciale degli accompagnatori di

media montagna; l'art. 24, che detta le norme transitorie. Viene poi

contestata la legittimità degli artt. 4, 5, 13 e 17, in quanto

attribuiscono al collegio delle guide alpine, in cui non è prevista

alcuna diretta partecipazione della Regione, poteri di intervento e

di sorveglianza che dovrebbero spettare alla Regione stessa, nonché

dell'art. 18, sull'esercizio abusivo della professione, poiché non

chiarirebbe se l'attività della guida alpina debba ritenersi tuttora

subordinata al rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art.

123 del testo unico legge di pubblica sicurezza.

2. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. n. 14/89) la

Provincia di Trento ha impugnato la stessa legge, per violazione

della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia in

materia di "turismo e industria alberghiera" ("compresi le guide, i

portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci"), e in materia

di "addestramento e formazione professionale", ex art. 8 n. 20 e 29

dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, nonché delle

relative competenze amministrative, di cui all'art. 16 dello stesso

Statuto.

Ove la legge impugnata fosse ritenuta applicabile alla Provincia

di Trento, anche al di fuori degli articoli che le si riferiscono

espressamente, la ricorrente - dopo aver sottolineato che la materia

è già stata organicamente disciplinata dalla legge provinciale 22

luglio 1980 n. 22 - chiede che essa venga dichiarata incostituzionale

nel suo complesso.

Le censure basate sull'art. 8, n. 20 dello Statuto speciale

riguardano, in primo luogo, il fatto che l'organizzazione della

attività di guida alpina (elevata dalla legge impugnata al rango di

professione autonoma) è affidata ad organismi di autogoverno della

categoria professionale, i quali possono considerarsi o articolazioni

dell'amministrazione statale (nel qual caso la materia risulterebbe

totalmente avocata allo Stato) o strutture pararegionali (nel qual

caso l'intervento delle Regioni al riguardo sarebbe comunque troppo

limitato). Si lamenta inoltre la contraddizione con la disciplina

generale delle professioni turistiche fissata dalla legge-quadro per

il turismo (legge 17 maggio 1983 n. 217) e, in particolare, con il

principio fissato nell'art.11, che rimette alle Regioni il potere di

"accertare" - e quindi anche di determinare - i requisiti necessari

all'esercizio dell'attività di guida alpina. Tali requisiti

sarebbero invece esaustivamente indicati dalla legge impugnata (art.

5), che ammette inoltre il trasferimento della guida dall'albo di una

Regione a quello di altra Regione (artt. 4, 5, 6), precludendo di

fissare requisiti ulteriori e diversi (quali ad es. "la sicura

conoscenza della geografia montana della provincia di Trento",

richiesta dalla citata legge prov. n. 22 del 1980). Si rileva,

infine, che la previsione di un collegio nazionale delle guide,

dotato del potere di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti

disciplinari adottati dai collegi regionali e di coordinare

l'attività di questi ultimi (artt. 15 e 16), equivale ad

estromettere le Regioni dall'effettivo governo del settore.

La violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale

deriverebbe, invece, dal fatto che l'organizzazione dei corsi di

formazione professionale (art. 7) e di aggiornamento delle guide

(art. 9), nonché dei corsi per l'abilitazione degli accompagnatori di

media montagna (art. 22) è totalmente sottratta alla Provincia, che

per di più è costretta a farsi carico delle spese relative (art. 7,

comma 9). Né la previsione dell'intesa con la Regione (art. 22) o

della vigilanza regionale (art. 7) sembra alla ricorrente idonea a

sanare la dedotta lesione, perché non è dato vedere in che cosa

esattamente può tradursi questa vigilanza e perché, ex art. 7,

comma 3, il collegio regionale può affidare l'organizzazione dei

corsi al collegio nazionale o al collegio regionale di altra regione,

nel qual caso la prevista vigilanza sarebbe senz'altro da escludersi.

L'art. 25, infine, che è specificamente intitolato alle Regioni a

statuto speciale, sarebbe illegittimo in quanto obbliga queste ultime

a considerare come "minimi" i programmi e i criteri stabiliti dal

collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministero del turismo

e dello spettacolo.

La ricorrente aggiunge che vi sarebbero peraltro fondate ragioni

per ritenere l'inapplicabilità della legge impugnata, nel suo

insieme, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome che

hanno competenza primaria in materia di guide alpine, in primo luogo

perché esse sono richiamate solo in alcune disposizioni (e

precisamente negli artt. 15, secondo comma, 22, ottavo comma e 25);

indi perché la dizione testuale dell'art. 1, riferendosi ai

"principi fondamentali" per la legislazione regionale e alla legge 17

maggio 1983 n. 217 (che a sua volta fa salve le attribuzioni delle

Regioni speciali e delle Province autonome) si baserebbe chiaramente

sull'art. 117 Cost.; e infine perché l'art. 15, riferendosi ad

"organismi analoghi" ai collegi regionali delle guide da istituire

nelle dette Regioni e Province, sembrerebbe presupporre che la

disciplina della legge impugnata non si applichi a queste ultime,

quanto meno direttamente o immediatamente. Ove la legge impugnata

fosse ritenuta applicabile alla Provincia solo nelle disposizioni che

le si riferiscono direttamente, la ricorrente chiede che venga

dichiarata la illegittimità costituzionale dei citati artt. 15,

secondo comma, e 25, nella parte in cui obbligano la Provincia di

Trento ad istituire "organismi analoghi" ai collegi regionali delle

guide e a considerare come "minimi" i programmi dei corsi e i criteri

per le prove d'esame stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7.

3. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. 15/89) anche

la Regione Lombardia ha impugnato la legge di cui è causa, per

violazione degli artt.117 e 118 della Costituzione, con riguardo alle

competenze legislative e amministrative regionali in materia di

turismo e industria alberghiera e in materia di istruzione artigiana

e professionale.

La ricorrente - premesso di aver già dettato una disciplina

organica della materia con la legge regionale 2 gennaio 1980 n. 2 fa

valere censure analoghe a quelle prospettate dalla Regione Piemonte e

dalla Provincia di Trento, al fine di richiedere la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata. In

subordine la Regione chiede che venga dichiarato illegittimo l'art.

1, nella parte in cui definisce le disposizioni della intera legge

come principi fondamentali per la legislazione regionale, senza

distinguere tra norme derogabili e non derogabili dalla legge

regionale; e in via ancora più subordinata, che venga dichiarato

illegittimo l'art. 25, nella parte in cui esclude dalla relativa

previsione le Regioni a statuto ordinario.

4. - Si è costituito nei tre giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

In relazione al ricorso promosso dalla Provincia di Trento (Ric.

14/89) il resistente osserva che, anche in base ai lavori

preparatori, la legge impugnata deve ritenersi applicabile alle

Regioni e Province a statuto speciale solo con riguardo alle

disposizioni che espressamente le considerano e che sono state

adottate dal legislatore nazionale nell'esercizio della funzione di

indirizzo e coordinamento: chiede pertanto che il ricorso sia

dichiarato infondato rispetto a queste disposizioni e inammissibile

per il resto.

Il resistente chiede inoltre il rigetto dei ricorsi proposti dalle

Regioni Piemonte e Lombardia (Ric. nn. 13 e 15/89), dovendosi tener

conto della necessità che per l'insegnamento di attività pericolose

e sempre più diffuse come l'alpinismo siano stabiliti a livello

nazionale canoni inderogabili (come già previsto dalla legge 21

dicembre 1978 n. 845, art. 3 lett. h), con la conseguente

legittimità di norme di indirizzo e coordinamento, anche di

dettaglio.

La legge impugnata lascerebbe del resto ampi spazi alla competenza

regionale né traviserebbe i principi indicati dalla legge-quadro sul

turismo, dato che quest'ultima rimette alle Regioni il potere di

"accertare", e non anche di "individuare" i requisiti necessari per

lo svolgimento di un'attività professionale turistica.

5. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia di

Trento e le Regioni Piemonte e Lombardia hanno illustrato i propri

ricorsi con ampie memorie, replicando alle difese spiegate

dall'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto

1. - I tre ricorsi investono la stessa legge sotto profili in

larga parte coincidenti: si presenta pertanto opportuna la loro

riunione al fine di addivenire ad un'unica pronuncia.

2. - Vanno in primo luogo esaminati i ricorsi proposti dalla

Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia, che assumono come

parametri di riferimento gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in

relazione alle competenze legislative e amministrative spettanti alle

Regioni ordinarie in tema di "turismo e industria alberghiera" e

"istruzione artigiana e professionale". Con riferimento a tali

profili, ambedue le Regioni chiedono innanzitutto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale nei confronti della legge 2 gennaio

1989 n. 6 considerata nel suo complesso, cui viene contestato in

generale: a) di aver posto - nonostante l'esplicito richiamo

formulato nell'art. 1 ai soli "principi fondamentali" in materia di

"ordinamento della professione di guida alpina" - norme di dettaglio

che non lascerebbero spazi ulteriori alla competenza legislativa

regionale; b) di aver istituito, nel modellare la nuova professione

di guida alpina, organismi di autogoverno della categoria, quali i

collegi regionali ed il collegio nazionale delle guide, destinati a

sottrarre alla sfera regionale poteri amministrativi, di intervento e

di controllo, spettanti alle stesse Regioni.

La Regione Piemonte impugna, inoltre, della stessa legge, più

specificamente gli artt. 1 (oggetto della legge); 3 (gradi della

professione); 4 (albo professionale delle guide alpine); 5

(condizioni per l'iscrizione all'albo); 7 (abilitazione tecnica

all'esercizio della professione di guida alpina); 11 (doveri della

guida alpina); 12 (tariffe professionali); 13 (collegi regionali

delle guide); 17 (sanzioni disciplinari e ricorsi); 18 (esercizio

abusivo della professione); 19 (scuole di alpinismo); 22 (elenco

speciale degli accompagnatori di media montagna) e 24 (norme

transitorie); mentre la Regione Lombardia rivolge, in linea

subordinata, censure specifiche nei confronti degli artt. 1 (oggetto

della legge) e 25 (Regioni a statuto speciale).

3. - Le doglianze formulate nei confronti della legge nel suo

complesso non possono essere prese in autonoma considerazione dal

momento che non può assumere rilievo un richiamo generico alla

lesione di competenze regionali operata da una legge che enuncia i

"principi fondamentali" di una materia, indipendentemente dall'esame

dei contenuti delle singole disposizioni che avrebbero ecceduto i

legittimi confini della legislazione di principio (cfr. sent. 195 del

1986, punto n. 3).

Serve, peraltro, richiamare, ai fini della decisione sulle singole

disposizioni impugnate, sia la ratio che gli obiettivi generali che

hanno ispirato l'intervento del legislatore espresso attraverso la

legge n. 6 del 1989.

Secondo quanto viene illustrato nella relazione alla proposta

presentata alla Camera dei Deputati il 30 novembre 1987 con il n.

1989, la legge in esame è stata determinata dalla necessità di dare

"un doveroso riconoscimento giuridico e un'adeguata disciplina"

all'attività delle guide alpine, che "superando l'originario

carattere amatoriale, si è trasformata in una vera e propria

professione": e questo anche in relazione al forte incremento

dell'attività sportiva legata all'escursionismo alpino, che ha

imposto di "prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e

professionale a tutela dell'incolumità degli alpinisti".

Muovendo da tali esigenze, la legge n. 6 del 1989 ha regolato

l'ordinamento della professione di guida alpina attraverso la

formulazione di norme di diversa portata: alcune destinate a

integrare e, in parte, a modificare taluni principi già enunciati

nella legge-quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983 n. 217: con

riferimento particolare all'art. 11); altre dirette a regolare,

nell'ambito della materia turistica, gli aspetti di rilevanza

nazionale relativi al riconoscimento di una nuova professione

liberale, mediante la definizione dell'oggetto di tale professione e

delle condizioni per il suo esercizio, l'istituzione di collegi ed

albi professionali, la previsione - attraverso tali strumenti - di

particolari diritti, doveri e controlli connessi all'esercizio delle

attività in esame, al fine di garantire sia il livello qualitativo

degli esercenti la professione che l'affidamento degli utenti. Il

rilievo nazionale degli interessi sottesi a questo secondo aspetto

della disciplina può risultare evidente, ove si consideri, tra

l'altro, sia il fatto che l'iscrizione della guida alpina nell'albo

professionale tenuto dal collegio regionale abilita all'esercizio

stabile della professione non solo nell'ambito del territorio

regionale, ma in tutto il territorio nazionale (art. 4, comma terzo),

sia il fatto che l'ordinamento della professione viene a trovare la

sua struttura di vertice nel collegio nazionale delle guide, come

organismo di coordinamento dei vari collegi regionali (art. 15).

In questa ottica - e aldilà dell'esplicito richiamo ai "principi

fondamentali" espresso nell'art. 1 - i confini tra competenze statali

e competenze regionali nella submateria dell'"ordinamento della

professione di guida alpina" non potranno non risultare diversi

rispetto a quelli già tracciati, per la materia "turismo e industria

alberghiera", dalla legge n. 217 del 1983. In altri termini, pur

restando l'attività di guida alpina connessa alla materia turistica,

una diversità nei limiti verrà, infatti, a rappresentare la

conseguenza naturale delle connotazioni nuove che l'attività di

guida assume quando da semplice esercizio sportivo ed amatoriale si

trasformi in vera e propria professione liberale, riconosciuta e

garantita dalla legge attraverso l'istituzione di un particolare

ordinamento professionale. Nella nuova situazione che si determina in

conseguenza di tale riconoscimento, ai limiti ordinari della materia

espressi attraverso i principi posti dalla legge-quadro, non potranno

non aggiungersi limiti ulteriori - suscettibili di esprimersi anche

attraverso discipline di dettaglio - conseguenti al riconoscimento

formale della attività professionale ed alle condizioni del suo

esercizio: limiti, nella specie, giustificati sia dall'esigenza di

far salvo "il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte

del territorio nazionale la loro professione" (art. 120, terzo comma,

Cost.), sia dall'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità

personale di quanti intendano ricorrere alle prestazioni della guida

alpina professionista.

In proposito basti solo ricordare come questa Corte, muovendo dal

richiamo ad analoghi principi, abbia già avuto modo di affermare, in

ripetute occasioni, e indipendentemente dall'appartenenza della

materia, la competenza statale in ordine alla istituzione di albi

professionali, la cui tenuta risulti "affidata ad ordini o collegi

costituiti dagli stessi iscritti, alla disciplina dei quali gli

ordini o collegi presiedono" (cfr. sentt. n. 13 del 1961; n. 82 del

1970 e n. 155 del 1985).

4. - Sulla scorta di queste premesse, vengono a cadere, in quanto

infondate, le censure formulate - con riferimento ad un preteso

eccesso di copertura normativa da parte dello Stato - nei confronti

(oltre che dell'art. 1) delle varie disposizioni concernenti la

definizione della professione e dei suoi caratteri (art. 3),

l'istituzione dell'albo e dei collegi professionali (artt. 4, 5, 13),

nonché le condizioni per l'esercizio, sotto il controllo degli

stessi collegi, dell'attività professionale (artt. 11, 12, 17, 18):

questa disciplina attiene, infatti, a interessi di rilievo nazionale,

in quanto destinata - attraverso le forme ordinamentali proprie delle

autonomie professionali (albi e collegi) - a regolare l'esercizio,

non limitato territorialmente, di una nuova professione liberale.

Per quanto concerne, in particolare, le censure formulate dalla

Regione Piemonte nei confronti degli artt. 18, 19, 22 e 24 della

legge, tali censure vanno dichiarate inammissibili o perché estranee

al sindacato di costituzionalità (come nel caso dell'art. 18) o

perché del tutto carenti di motivazione (come nel caso degli artt.

19, 22 e 24).

5. - Diversa valutazione va, invece, operata in relazione alle

impugnative formulate sia dalla Regione Piemonte che dalla Regione

Lombardia nei confronti dell'art. 7, nonché dalla sola Regione

Lombardia nei confronti degli artt. 9 e 22 della legge, sotto il

profilo della lesione delle competenze regionali in materia di

"istruzione artigiana e professionale".

Ai sensi dell'art. 7, l'abilitazione tecnica all'esercizio della

professione di guida alpina si consegue mediante la frequenza di

appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

Tali corsi, finanziati dalle Regioni nell'ambito dei programmi

regionali relativi alla formazione professionale (art.7, ultimo

comma): a) sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai

collegi regionali delle guide (che possono affidare l'organizzazione

anche al collegio nazionale o ai collegi di altre Regioni) (art. 7,

secondo e terzo comma); b) si svolgono secondo programmi definiti al

pari dei criteri per le prove di esame - dal direttivo del collegio

nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello

spettacolo (art. 7, comma 7); c) si concludono con esami condotti da

commissioni nominate dal direttivo del collegio delle guide alpine

che ha organizzato il corso (art. 7, sesto comma). A sua volta,

l'art. 9 affida ai collegi regionali, senza prevedere alcuna

partecipazione delle Regioni, l'organizzazione dei corsi di

aggiornamento professionale che le guide alpine sono tenute a

frequentare ogni tre anni, corsi i cui contenuti o modalità sono

stabiliti dai direttivi degli stessi collegi regionali (art. 9, primo

e secondo comma). Infine, l'art. 22, per gli accompagnatori di media

montagna, prevede un'abilitazione tecnica da conseguire mediante la

frequenza (con il superamento dei relativi esami) di appositi corsi

teorici-pratici organizzati, d'intesa con la Regione, dai collegi

regionali delle guide, secondo programmi e modalità stabiliti dagli

stessi collegi, sempre d'intesa con le Regioni (art. 22, quinto e

settimo comma).

Tale disciplina - nelle sue diverse articolazioni - determina una

indebita compressione del ruolo riservato alle Regioni in materia di

istruzione professionale, dal momento che affida l'organizzazione dei

corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento, agli stessi

organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle

guide, escludendo, di contro, la presenza regionale (come nel caso

dell'art. 9), ovvero limitandola alla sola vigilanza (come nel caso

dell'art. 7) o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi (come

nel caso dell'art. 22). La giurisprudenza di questa Corte, in

precedenti occasioni, non ha mancato di sottolineare come, in materia

di istruzione professionale, la definizione dei programmi e

l'organizzazione dei corsi spetti alla sfera delle attribuzioni

regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e

controllo centrale dirette a garantire "standards" minimi

quantitativi e qualitativi, relativi ai corsi, nonché verifiche

relative alla fase della valutazione finale del risultato della

frequenza ai corsi, ove questa comporti il rilascio di titoli

abilitanti su scala nazionale (sentenze n. 216 del 1976, n. 89 del

1977 e n. 165 del 1989). Questo non conduce, peraltro, a escludere la

possibilità che, ai fini dell'organizzazione dei diversi corsi

professionali e della definizione dei criteri didattici e dei

programmi, sia dato spazio adeguato anche all'apporto collaborativo

degli organismi rappresentativi della categoria professionale, (si

tratti dei collegi professionali o del Club alpino italiano, già

investito, in materia, delle competenze di cui all'art. 2 della legge

24 dicembre 1985 n. 776, richiamate anche dagli art. 20 e 26 della

legge in esame): tale apporto - ben giustificato in relazione al

peculiare contenuto tecnico e di esperienza proprio delle materie

oggetto dei corsi professionali di cui è causa - potrà essere

definito, in forme appropriate, tanto in sede di eventuale

formulazione di nuovi principi da parte della legge statale quanto in

sede di legislazione regionale.

6. - Resta a questo punto da esaminare il ricorso proposto dalla

Provincia autonoma di Trento sia nei confronti della legge n. 6/89

nel suo complesso sia - in linea subordinata - nei confronti degli

artt. 15, secondo comma, e 25 della stessa legge, in relazione agli

artt. 8 n. 20 e 29 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, dove si attribuisce alla stessa Provincia competenza

legislativa primaria in materia di "turismo e industria alberghiera,

compresi le guide, i portatori alpini i maestri e le scuole di sci"

ed in materia di "addestramento e formazione professionale".

L'impugnativa della legge n. 6/89 nel suo insieme viene

prospettata in relazione al presupposto che la legge stessa possa

essere ritenuta applicabile al territorio della Provincia autonoma,

anche al di fuori degli articoli (15, secondo comma; 22, ottavo comma

e 25) che le si riferiscono espressamente.

In proposito va rilevato che sia i lavori preparatori della legge

che le formulazioni adottate nell'art. 1 (dove appare sottinteso il

richiamo all'art. 117 Cost.) nonché negli artt. 15, secondo comma,

22, ottavo comma, e 25 (dove viene fatto esplicito riferimento alle

Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome dotate di

competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle

professione di guida alpina) inducono chiaramente a ritenere che la

volontà espressa dal legislatore statale sia stata nel senso di

limitare la disciplina in esame alle sole Regioni ordinarie, salva in

ogni caso la possibilità di una successiva estensione della stessa

disciplina, con i dovuti adattamenti, anche ai soggetti dotati di

autonomia speciale titolari nella materia di competenza primaria.

Allo stato - in assenza di una immediata e diretta operatività della

legge nei confronti della Provincia ricorrente - resta peraltro

esclusa la possibilità di un autonomo rilievo, in questa sede, della

valutazione degli aspetti della disciplina posta dalla stessa legge

n. 6 del 1989 suscettibili di vincolare, in ragione del carattere

nazionale degli interessi sottesi, la competenza primaria di cui

all'art. 8 n. 20 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

L'impugnativa formulata dalla Provincia di Trento nei confronti

della legge nel suo complesso va, pertanto, dichiarata inammissibile

per difetto d'interesse.

7. - Risulta, invece, ammissibile, ma infondata l'impugnativa

proposta nei confronti dell'art. 15, secondo comma, della legge,

relativo alla formazione del direttivo del collegio nazionale: tale

impugnativa viene formulata sul presupposto che la norma di cui è

causa possa essere intesa nel senso di vincolare la Provincia

ricorrente ad istituire "organismi analoghi" ai collegi regionali

delle guide così come disciplinati, per le Regioni ordinarie, dalla

legge in esame. Questo presupposto non risulta, peraltro,

sussistente, dal momento che la norma contestata si limita

semplicemente a regolare il meccanismo di formazione del direttivo

del collegio nazionale, senza nulla prevedere in ordine alla presenza

di particolari vincoli od obblighi per i soggetti di autonomia

speciale, relativi alla istituzione od alle modalità di formazione

degli organismi rappresentativi della categoria.

8. - La Provincia autonoma di Trento impugna anche l'art. 25 della

legge, nell'ipotesi in cui la norma posta in tale articolo si dovesse

intendere nel senso che la Provincia è comunque tenuta ad osservare

i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame stabiliti

dal collegio nazionale delle guide ai sensi del settimo comma

dell'art. 7. Lo stesso art. 25 viene impugnato, per motivi diversi (e

in certo senso opposti), dalla Regione Lombardia, che chiede

l'estensione della norma anche alle Regioni ordinarie.

In proposito va soltanto rilevato che la disposizione in esame è

stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva,

dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989 n. 194: l'assenza di

qualsivoglia effetto riferibile all'atto formale impugnato rende, di

conseguenza, improponibili, in questa sede, le censure di cui è

causa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi;

1. dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7,

secondo, terzo, sesto e settimo comma; 9, primo e secondo comma; 22,

quinto e settimo comma, della legge 2 gennaio 1989, n. 6,

(Ordinamento della professione di guida alpina);

2. dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nonché

dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge,

in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 8, n. 20 e 29, e

16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto

1972 n. 670); b) le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 18, 19, 22

e 24 della stessa legge, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.; c)

le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia

autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art.

25 della stessa legge, in relazione agli artt. 8 n. 29 e 16 dello

Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118

Cost.;

3. dichiara non fondate: a) le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nei

confronti degli artt. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 17, della stessa legge

in relazione agli artt. 117 e 118 Cost; b) la questione di

legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di

Trento nei confronti dell'art. 15 della stessa legge in relazione

agli artt. 8 n. 20 e 29 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto

Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari