Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 89/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo

unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio

1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), promosso

con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal tribunale regionale di

giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di

Bolzano, sul ricorso proposto da Corrado Morelli contro la

Sovrintendenza scolastica di Bolzano ed altri, iscritta al n. 420 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento della Provincia di Bolzano e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 - nel giudizio

per l'annullamento del provvedimento con il quale un insegnante era

stato escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza

scolastica per la scuola di lingua tedesca nella Provincia di

Bolzano, sulla base del fatto che pur avendo dichiarato, nel 1994, di

essere di madrelingua tedesca, in precedenza aveva reso una

dichiarazione di madrelingua italiana - il tribunale regionale di

giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di

Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89

(Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della

Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761,

concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia

di Bolzano), "in relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in

quanto la normativa censurata limiterebbe l'accesso al pubblico

impiego e in particolare alla funzione docente;

che, ad avviso del rimettente, dalle norme contenute nell'art.

19, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nell'art. 12, secondo e

terzo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983 e nell'ordinanza del Ministro

della pubblica istruzione del 29 dicembre 1994, n. 371, sorge "il

dubbio che possa essere disconosciuta la possibilità di dichiararsi

in possesso di una determinata madrelingua e, in un momento diverso e

in un contesto diverso, di dichiararsi in possesso di altra

madrelingua, senza che ciò possa comportare il sospetto di una

dichiarazione falsa", non essendo specificata nelle norme citate la

nozione di madrelingua fatta propria dal legislatore e non essendo

riconosciuta "la possibilità che siano possedute entrambe le

capacità linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che

la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o tedesca

che sia, che peraltro può essere anche non veritiera), escluda il

possesso dell'altra madrelingua".

Considerato che il tribunale regionale di giustizia amministrativa,

sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R.

10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti

del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre

1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in

Provincia di Bolzano);

che il giudice rimettente si duole che la norma indicata, "in

relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e anche

alla stregua della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994

- non essendo specificato il concetto di "madrelingua" ai fini della

dichiarazione richiesta agli aspiranti docenti nelle scuole della

Provincia di Bolzano - si possa prestare a un'interpretazione che

precluda la possibilità di variare la dichiarazione in proposito che

sia stata resa una volta;

che tale possibilità sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione, limitando "l'accesso al pubblico impiego e in

particolare alla funzione docente";

che - indipendentemente dal rilievo che l'incidente di

costituzionalità è prospettato sulla base soltanto di un "legittimo

dubbio" interpretativo della normativa denunciata e che i parametri

costituzionali anzidetti sono oggetto di mero richiamo, privo di

motivazione - il censurato art. 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 è stato

sostituito, anteriormente alla proposizione della presente questione,

dall'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

recanti modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89,

concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), di cui

il giudice rimettente mostra di non avere contezza;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R.

10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti

del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre

1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in

Provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia

amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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