Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R.

20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in

provincia di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, notificato il 18 maggio 1973, depositato in

cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi

1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato il 18 maggio 1973,

ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento

scolastico in provincia di Bolzano), per contrasto con gli artt. 19, 2,

4 e 98 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige nel testo

risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle

leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso. Considerato in diritto :

1. - L'art. 19 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, dopo aver

enunciato, nel primo comma, il principio di portata generale per cui

nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne,

elementari e secondarie, è impartito nella lingua materna italiana e

tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente

quella materna e che nelle scuole elementari (con inizio dalla seconda

o dalla terza) , in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento

della seconda lingua, nel secondo comma così dispone: "La lingua

ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole

elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale

strumento d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle

località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base

paritetica di ore e di esito finale, in italiano e in tedesco".

L'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano), premesso nel primo

comma che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine

della Provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, su basi

paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua

tedesca, reca il seguente terzo comma: "Nelle scuole elementari e

secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata

quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima

classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare

gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua gli

insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in

famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari

è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie il

collegio dei docenti adotta le determinazioni necessarie per l'uso

della lingua ladina quale strumento d'insegnamento".

La Provincia di Bolzano ha impugnato col ricorso in epigrafe il

detto art. 7 del d.P.R. n. 216 del 1973 per violazione, oltre che dei

principi stabiliti negli artt. 19, sopra ricordato, e 2 dello Statuto

speciale (che riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia

il gruppo linguistico al quale appartengono), anche di quelli inerenti

alla tutela delle minoranze linguistiche, sanciti negli artt. 4 e 98

dello stesso Statuto.

Secondo la ricorrente, l'illegittimità della disposizione

impugnata deriverebbe dal fatto che essa prevede la istituzione, nelle

località ladine, di un solo tipo di scuola nel quale "sia usato come

strumento d'insegnamento il ladino e nella quale, pertanto,

l'insegnamento dell'italiano e del tedesco assumano un carattere

secondario". L'art. 19 dello Statuto, secondo il principio enunciato

nel primo comma e applicabile in tutto il territorio della provincia,

non escluderebbe invece la possibilità di istituire nelle località

ladine, accanto alle scuole nelle quali il ladino è usato come

strumento d'insegnamento, scuole italiane o tedesche cui possano

accedere gli appartenenti a tali gruppi linguistici per ricevere

l'insegnamento nella propria lingua materna. Con tale disposizione,

infatti, il legislatore costituzionale si sarebbe limitato ad accordare

alla popolazione ladina delle località ladine un beneficio

corrispondente a quello degli appartenenti ai gruppi linguistici

tedesco e italiano, senza minimamente attentare alle prerogative di

questi ultimi.

Del resto, sempre secondo la provincia ricorrente, la tesi accolta

dall'art. 7 delle norme di attuazione che nelle località ladine

possono essere istituite unicamente scuole che si conformino al

precetto del secondo comma dell'art. 19 cit. sarebbe non solo

contraria a quanto disposto nel predetto articolo, ma anche

confliggente con i fondamentali principi introdotti dallo Statuto

speciale a tutela delle minoranze linguistiche tedesca e italiana, ed,

in particolare, con il principio fondamentale posto nell'art. 100,

secondo cui i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usarla in

tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni site nella provincia

di Bolzano, e, quindi, anche nelle scuole.

2. - Il ricorso non è fondato.

È agevole osservare, infatti, che la norma impugnata disponendo

che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine

l'insegnamento è impartito su base paritetica in italiano e in tedesco

e che la lingua ladina è usata quale strumento di insegnamento, si

limita a riprodurre il contenuto dell'art. 19, secondo comma, dello

Statuto.

È certo esatto che la previsione di un solo tipo di scuola deroga

al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni,

espressamente sancito nel primo comma dell'art. 19 dello Statuto, ma

tale deroga non costituisce un'innovazione della norma impugnata, nel

quale caso sarebbe sicuramente illegittima, in quanto è contenuta nel

secondo comma del medesimo art. 19.

Con tale disposizione, per vero, come emerge dai lavori

preparatori, si volle inserire nello Statuto il particolare ordinamento

già esistente, in linea di fatto, per le scuole di ogni ordine e grado

delle località ladine della provincia di Bolzano, il quale appunto

prevedeva (in ciò differenziandosi da quello vigente per le altre

scuole esistenti nella provincia) che l'insegnamento dovesse essere

impartito su base paritetica in italiano e in tedesco, con l'ausilio

della lingua ladina quale strumento d'insegnamento.

Né si vede come possa sostenersi che pur prevedendo l'istituzione

di tale particolare tipo di scuola il legislatore costituzionale

avrebbe fatto salva la possibilità di istituire scuole italiane o

tedesche per gli appartenenti a tali gruppi linguistici che vivono

nelle località ladine. Infatti il testo della disposizione parla

sempre e soltanto di scuole delle località ladine mostrando con ciò

di ricorrere ad un criterio territoriale (quello delle località

ladine, appunto) anziché ad uno personale per la sua applicazione.

D'altro canto, adottando il ladino quale "strumento di

insegnamento" il legislatore non ha voluto certo significare, come

sostiene la provincia di Bolzano, che l'insegnamento debba essere

impartito in tale lingua, dal momento che in conformità del precetto

costituzionale ha prescritto, invece, che esso deve essere effettuato

in italiano e in tedesco su basi paritetiche di orario e di esito

finale; il che comporta che metà all'incirca delle materie sia

insegnata in italiano e l'altra metà in tedesco. Significa invece che

il ladino dovrà essere utilizzato quale strumento per facilitare il

contatto tra docenti e discenti e l'apprendimento da parte di questi

ultimi delle tradizioni e della cultura ladina.

La particolare disciplina relativa alle scuole materne e alla prima

elementare ha poi riscontro nel secondo periodo del primo comma

dell'art. 19 e la sua giustificazione nella tenera età degli alunni.

Oltre tutto, per quanto riguarda la prima elementare, la circolare del

provveditore di Bolzano in data 10 ottobre 1974, prodotta dalla

provincia ricorrente, prevede l'istituzione di classi parallele ove

l'insegnamento viene impartito distintamente in italiano-ladino o in

tedesco-ladino a seconda che la lingua parlata dagli alunni in famiglia

(o comunque prescelta dagli esercenti la patria potestà sui medesimi)

sia l'italiano o il tedesco.

Appare chiaro, in definitiva, che il sistema prescelto dalla norma

impugnata non si discosta da quello adottato dall'art. 19 dello

Statuto, cui doveva dare attuazione.

La denunziata violazione del predetto art. 19 è quindi

insussistente. E ciò porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con

i principi di cui agli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento

scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli

artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto

Adige (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo

unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), dalla provincia di Bolzano con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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