Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 5 agosto 1976. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).

[2]I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

[3]Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 5 agosto 1976

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge che ad…

    Art. 1310 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 57 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art57 · fonte del testo

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