[1](Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).

[2]I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

[3]Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 4/08/1976, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge che ad…

    Art. 1310 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 57 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1976

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 5 agosto 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 4/08/1976, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art57 · fonte del testo

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