Art. 81 — Requisiti fisici e psichici per la patente di guida

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[1](((Requisiti fisici e psichici per la patente di guida).

[2]1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attivita' di servizio. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. 4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

  • a)dei mutilati e minorati fisici;
  • b)di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;
  • c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112))
  • d)di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210. 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1). 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', sono stabiliti:
  • a)i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;
  • b)le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
  • c)la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonche', sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresi' l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia. 9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap)).

Testo in vigore dal 26 aprile 1988 al 18 febbraio 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1974 al 26 aprile 1988. 197 parole tolte, 373 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida).

aggiunto: 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia … psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza tolto: autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale aggiunto: veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o da un tolto: ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie aggiunto: ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un tolto: ispettore medico del lavoro, aggiunto: medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico tolto: militare aggiunto: del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un tolto: medico condotto e aggiunto: ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attivita' di servizio. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da tolto: certificato aggiunto: certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. tolto: Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici aggiunto: 4. L'accertamento delle condizioni psico-fisichetolto: , psicotecniche ed attitudinali aggiunto: e psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche tolto: provinciali aggiunto: locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivoaggiunto: , a pieno carico tolto: superiore a 35 quintaliaggiunto: , superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodatitolto: , adibiti al trasporto di cosetolto: , il cui peso complessivoaggiunto: , a pieno caricoaggiunto: , non sia superiore a tolto: 200 quintali aggiunto: 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) tolto: dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80; aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112

d) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. aggiunto: 5. Avverso il giudizio tolto: della commissione medico provinciale aggiunto: delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro tolto: per i trasporti e l'aviazione civile aggiunto: dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici aggiunto: dell'Ente delle ferrovie dello Statotolto: .aggiunto: , fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210. 6. Di tale parere il Ministro tolto: per i trasporti e l'aviazione civile aggiunto: dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi tolto: del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91. Nel regolamento di esecuzione saranno aggiunto: dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1). 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', sono stabiliti:

a) i requisiti tolto: psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire aggiunto: psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guidatolto: , sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;

b) le modalita' di rilascio tolto: e aggiunto: ed i modelli dei certificati medici;

c) tolto: le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche provinciali aggiunto: la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonche', sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresi' l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia. 9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art81 · fonte del testo

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