Art. 33 — Pesi massimi

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((Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali. Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o piu' assi. Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere 120 quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali. Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1974 al 10 giugno 1976. 168 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, aggiunto: salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo aggiunto: stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a tolto: due aggiunto: 2 assi e 100 quintali per quelli a tolto: tre aggiunto: 3 o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali. tolto: Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non puo' eccedere 100 quintali e se a tre o piu' assi 120 quintali. Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di aggiunto: Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla stradatolto: , non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se tolto: trattisi aggiunto: trattasi di veicoli a tolto: tre aggiunto: 3 o piu' assi, la distanza tolto: fra aggiunto: tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo tolto: puo' raggiungere 140 quintali se a due assi, aggiunto: isolato non puo' eccedere i 180 quintali se tolto: a tre assi e 220 quintali se a quattro aggiunto: si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a tolto: due o piu' aggiunto: 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbanitolto: , il peso complessivo a pieno carico tolto: puo' raggiungere 190 quintali; qualora si tratti di autobus o filobus destinati ad altri usi, esso puo' raggiungere 170 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre o piu' assi aggiunto: non deve eccedere i 190 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato tolto: puo' raggiungere 145 quintali e, quando concorrano aggiunto: o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma tolto: quarto, puo' raggiungere 180 aggiunto: terzo, non deve eccedere 400 quintali se a tolto: tre assi, 280 aggiunto: 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a tolto: quattro assi e 320 quintali se a cinque aggiunto: 5 o piu' assi. Qualunque sia il tipo di tolto: autoveicolo, filoveicolo o rimorchio aggiunto: veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non tolto: puo' superare 100 quintali ed in aggiunto: deve eccedere 120 quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di tolto: due aggiunto: 2 metri tra loro tolto: non puo' superare 145 quintali complessivamente. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che il peso massimo tolto: in corrispondenza dell'asse piu' caricato raggiunga 120 aggiunto: non deve superare 190 quintali. Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto tolto: all'art. aggiunto: dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: 50 mila a lire 200 mila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art33 · fonte del testo

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