Art. 14 — (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
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Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Testo in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007
